04 Ott Modifica specifiche tecniche del 1° ottobre 2022
Fattura elettronica: dal 1° ottobre 2022 cambiano le specifiche tecniche
Tra le novità introdotte con l’aggiornamento 1.7.1. alle specifiche tecniche della fatturazione elettronica pubblicate il 1.08.2022 dall’Agenzia delle Entrate ed in vigore dal 1.10.2022, v’è l’introduzione della nuova classe documentale TD28 che l’acquirente italiano indica nella autofattura per gli acquisti da fornitori sammarinesi.
Nello specifico, il soggetto passivo IVA residente o stabilito in Italia che riceve una fattura cartacea con addebito dell’imposta da soggetto residente a San Marino, deve emette autofattura, inviandola al SdI, con tipo documento TD28 al fine di assolvere l’IVA e comunicare all’Agenzia i dati relativi all’operazione. Invece, il TD17 o TD19 deve essere adoperato nel caso in cui la fattura ricevuta dall’operatore sammarinese (elettronica o cartacea) sia senza addebito dell’imposta, per l’assolvimento dell’IVA.
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il 1° agosto 2022 la versione 1.7.1 delle specifiche tecniche della fatturazione elettronica, in vigore a partire dal 1° ottobre 2022.
Nello specifico, sono state introdotte le seguenti novità:
- il nuovo tipo documento TD28 per comunicare le operazioni di acquisto di beni da San Marino per le quali sono state ricevute fatture cartacee con indicazione dell’IVA;
- le nuove codifiche per il blocco “AltriDatiGestionali” per riportare in fattura da un lato, l’informazione dell’avvenuta regolarizzazione dell’imposta a debito con versamento tramite modello F24 (per la quale occorre compilare il campo “TipoDato” con il valore “F24”) e, dall’altro, il riferimento al corretto periodo d’imposta dell’operazione nel caso di operazioni di estrazione beni dal deposito IVA (per il quale, invece, occorre compilare “TipoDato” con “NellAnno” o con “AnniPreced” a seconda che l’estrazione dal deposito IVA avvenga nello stesso periodo d’imposta in cui è stata effettuata l’immissione o l’acquisto del bene custodito o in un periodo d’imposta successivo);
- il nuovo controllo sulla fattura con codice 00476 per verificare la non ammissibilità di una fattura riportante contemporaneamente, nel Paese identificativo fiscale del cedente/prestatore e del cessionario committente, un valore diverso da IT.
Cessioni di beni a clienti di San Marino
Dal 1°luglio 2022, per le cessioni di beni al cliente sammarinese, il fornitore italiano deve emettere fattura elettronica. Ai fini della compilazione della fattura elettronica, il cedente italiano deve riportare:
- il numero fiscale identificativo del cessionario sammarinese (composto da cinque numeri preceduti dal prefisso SM);
- nel campo “codice destinatario” quello attribuito all’ufficio tributario di San Marino (2R4GTO8);
- nel campo “natura” il codice “N3.3” (“non imponibili – cessioni verso San Marino”).
L’ufficio di San Marino effettua la verifica del regolare assolvimento dell’imposta sull’importazione, convalida la regolarità della fattura e comunica l’esito del controllo al competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate mediante un apposito canale telematico.
Quest’ultimo, a sua volta, mette a disposizione dell’operatore italiano, all’interno della propria area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”, la fattura convalidata consentendogli di visualizzare telematicamente l’esito del controllo operato dall’ufficio Tributario di San Marino.
Se entro i quattro mesi successivi all’emissione della fattura, l’ufficio tributario non ne ha convalidato la regolarità, l’operatore economico italiano, nei trenta giorni successivi, emette nota di variazione, ai sensi dell’articolo 26, comma 1, D.P.R. 633/1972, senza il pagamento di sanzioni e interessi.
Acquisti di beni da San Marino
A. Fattura cartacea con addebito dell’IVA: per effetto dell’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica per l’acquisto di beni da San Marino, il soggetto passivo IVA residente o stabilito in Italia che riceve una fattura cartacea con addebito dell’imposta da un operatore economico residente a San Marino, deve emette una autofattura, inviandola al Sistema di Interscambio, con tipo documento TD28 al fine di assolvere all’obbligo di comunicazione dei dati relativi alle operazioni transfrontaliere. .
B. Fattura cartacea senza addebito dell’IVA: se la fattura non indica l’ammontare dell’IVA dovuta in relazione al tipo di beni ceduti e al corrispettivo delle operazioni poste in essere, il soggetto sammarinese cedente deve:
- emettere la fattura in due esemplari, indicando sia il proprio numero identificativo sia la partita IVA del cessionario italiano;
- presentare all’Ufficio tributario di San Marino i due esemplari di fattura accompagnati da un elenco riepilogativo in due copie;
- trasmettere al cessionario italiano uno dei due esemplari della fattura restituiti dall’Ufficio tributario di San Marino con l’apposizione del timbro a secco circolare contenente intorno allo stemma ufficiale sammarinese la dicitura “Rep. di San Marino – Uff. tributario”.
Il cessionario soggetto passivo nazionale è a sua volta è chiamato:
- ad assolvere l’imposta mediante reverse charge, indicandone l’ammontare sull’esemplare della fattura trasmessa dal fornitore sammarinese; nel campo “Tipo documento” deve indicare il codice TD19;
- ad annotare le fatture nei registri delle IVA vendite e degli IVA acquisti secondo le modalità ed i termini ordinari, esercitando il diritto alla detrazione dell’imposta.
C. Fattura elettronica con addebito dell’imposta: nel caso in cui la fattura emessa dall’operatore sammarinese rechi l’imposta dovuta dal cessionario nazionale:
- l’imposta deve essere versata dal cedente all’Ufficio tributario di San Marino;
- l’Ufficio tributario di San Marino entro 15 giorni provvede a riversare le somme ricevute al competente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate, e a trasmettere allo stesso in formato elettronico gli elenchi riepilogativi delle fatture corrispondenti a tali versamenti;
- l’Ufficio competente dell’Agenzia delle Entrate, entro 15 giorni, controlla la corrispondenza tra i versamenti ricevuti e i dati delle fatture riportati negli elenchi riepilogativi:
a) l’esito positivo del controllo viene reso noto telematicamente sia all’Ufficio tributario di San Marino sia al cessionario, attraverso i servizi di consultazione del portale “Fatture e Corrispettivi”; solo a partire da tale momento quest’ultimo è legittimato a esercitare il diritto alla detrazione dell’imposta;
b) in caso di mancata corrispondenza tra i dati delle fatture e i versamenti ricevuti, l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate chiede all’Ufficio tributario di San Marino di procedere ai necessari adeguamenti. In caso di versamenti carenti, l’Ufficio tributario provvede alla relativa integrazione; nel caso in cui l’imposta versata sia eccedente rispetto a quella dovuta, l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate restituisce all’Ufficio tributario le somme versate e non dovute.
D. Fattura elettronica senza addebito dell’imposta
Nel caso di emissione della fattura elettronica senza l’indicazione dell’imposta dovuta, il cessionario italiano, se l’esito dei controlli effettuati dall’Agenzia delle Entrate è positivo, annota la fattura sui registri IVA vendite e acquisti e procede al versamento dell’imposta integrando la fattura (art. 17, comma 2, D.P.R. n. 633/1972) con tipo documento TD19.
Prestazioni di servizi rese da operatori sammarinese
Le prestazioni di servizi rese da operatori sammarinesi vengono trasmesse elettronicamente dal committente italiano, tramite il meccanismo del reverse charge indicando nel campo “Tipo documento” del file xml il codice TD17.
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