Agenzia Entrate dal 1 Luglio è on line il servizio di consultazione
GESTIONALE,ONLINE,ON LINE,CLOUD,DOLIBARR,DOLIBARR BASED,BASATOFATTURAZIONE ELETTRONICA,ELETTRONICA,FATTURAZIONE,FATTURA,GESTIONE,CAP,RA,RITENUTA,D'ACCONTO
16302
post-template-default,single,single-post,postid-16302,single-format-standard,theme-bridge,bridge-core-2.5.5,woocommerce-no-js,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,, vertical_menu_transparency vertical_menu_transparency_on,qode_grid_1300,columns-4,qode-theme-ver-25.4,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.6.0,vc_responsive
 

Agenzia Entrate dal 1 Luglio è on line il servizio di consultazione

Agenzia Entrate dal 1 Luglio è on line il servizio di consultazione

È on-line il servizio di consultazione delle fatture elettroniche. Come ricordato dall’Agenzia delle Entrate nel comunicato stampa del 1° luglio 2019, dalla stessa data e fino al 31 ottobre 2019 i soggetti passivi IVA e i privati consumatori (questi ultimi soltanto per le fatture ricevute) possono aderire, attraverso il portale Fatture e corrispettivi, alla funzione che consente la consultazione e l’acquisizione delle proprie fatture elettroniche emesse a decorrere dal 1° gennaio 2019.
A decorrere dal 31 ottobre 2019, in caso di mancata adesione al servizio, le fatture emesse in formato elettronico non sanno più consultabili ed entro il 30 dicembre 2019 i file xml saranno cancellati, in linea con le indicazioni fornite dal Garante della privacy.

Come aderire al servizio di consultazione

Recepite le osservazioni del Garante per la protezione dei dati personali, relative al trattamento dei dati personali alla luce della normativa e delle disposizioni del regolamento n. 2016/679, l’Agenzia delle Entrate ha individuato alcune misure di sicurezza in ossequio alle quali l’accesso al servizio di consultazione delle fatture elettroniche è ammesso solo a condizione che il contribuente ne faccia espressa richiesta.
In altri termini, per poter accedere al servizio, i contribuenti sono tenuti a sottoscrivere un accordo con l’Agenzia delle Entrate, come segue:

  • i privati consumatori direttamente mediante un’apposita funzionalità resa disponibile nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate, già in uso per la dichiarazione precompilata, senza però possibilità di delegare un intermediario;
  • gli operatori passivi IVA o gli intermediari appositamente delegati tramite la funzionalità disponibile all’interno del portale Fatture e corrispettivi. Gli intermediari delegati hanno a disposizione anche un servizio di adesione “massiva” nel caso in cui debbano operare per diversi clienti.

Quando aderire al servizio

I contribuenti possono aderire al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche nell’intervallo temporale compreso tra il 1° luglio e il 31 ottobre 2019.
L’adesione consente la consultazione delle fatture con tempistiche differenti a seconda del soggetto:
i soggetti passivi IVA e gli intermediari delegati accedono alla visualizzazione delle fatture emesse e di quelle ricevute già a decorrere dal giorno successivo all’adesione;
i consumatori privati possono consultare le fatture elettroniche ricevute dal 1° novembre 2019.
I contribuenti possono scegliere di aderire al servizio anche in un secondo momento, ossia in data successiva a quella del 31 ottobre 2019. In tal caso, sono consultabili soltanto le fatture emesse e ricevute a decorrere dal giorno successivo a quello dell’adesione.
Se aderisce una sola delle parti
Cosa succede nel caso in cui una delle due parti (cedente/prestatore o cessionario/committente) tra le quali intercorre il rapporto economico abbia aderito al servizio?
In tal caso, l’Agenzia delle Entrate provvede a memorizzare i dati dei file delle fatture elettroniche nella loro interezza e li rende disponibili per la consultazione e il download esclusivamente al soggetto che ha effettuato l’adesione e, in caso di adesione da parte di un operatore IVA, ad un intermediario appositamente delegato.
La mancata adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici comporta la cancellazione dei file delle fatture elettroniche memorizzati nel periodo transitorio entro 60 giorni dal termine del periodo per effettuare l’adesione.

Recesso dal servizio di consultazione

Il contribuente può sempre decidere di recedere dal servizio di consultazione e di acquisizione delle fatture emesse e ricevute.
Il recesso deve essere effettuato mediante apposita funzionalità messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate sul proprio sito internet oppure mediane gli intermediari abilitati.
L’efficacia del recesso è immediata e determina l’interruzione del servizio di consultazione delle fatture elettroniche dal giorno successivo a quello in cui è disponibile l’attestazione di avvenuto recesso dal servizio.
Inoltre, a seguito del recesso non sono più consultabili neanche le fatture emesse e ricevute nel periodo di adesione al servizio di consultazione.
Resta, tuttavia, ferma la possibilità di effettuare il download (anche massivo) di tutti i file delle fatture emesse e ricevute nel periodo di vigenza dell’accordo. Neanche in caso di un successivo rinnovo dell’accordo con l’Agenzia delle Entrate le citate fatture (ossia quelle emesse e ricevute nel periodo di vigenza del precedente accordo di adesione al servizio di consultazione) sono consultabili.

Trattamento dei dati

Le fatture elettroniche trasmesse attraverso il Sistema di Interscambio vengono archiviate dall’Agenzia delle Entrate per permettere la consultazione e l’acquisizione dei file delle fatture e per la loro conservazione.
L’Agenzia delle Entrate – in qualità di responsabile del trattamento dei dati personali in nome e per conto del titolare/operatore IVA – deve memorizzare e archiviare i dati dei file delle fatture in una banca dati dedicata, al fine di consentirne la ricerca, la consultazione e il download ai soggetti interessati.

No Comments

Post A Comment

offre una soluzione perfetta per l'amministrazione dei tuoi affari